Sconfitta 0-3 e squalifiche per il Celentia - I AM CALCIO CAMPOBASSO

Sconfitta 0-3 e squalifiche per il Celentia

Giustizia sportiva
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CampobassoSeconda Categoria

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara SAN GIOVANNI IN GALDO–CELENTIA del 22/10/2017

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato, in merito alla gara in epigrafe, sul CU n. 28 del 26/10/2017 –pag. 591 e sul CU n. 32 del 03/11/2017 pag. 669;

rilevato preliminarmente che: la società Celentia ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale;

la società S.Giovanni in Galdo non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale;

letto il reclamo, rileva che la società Celentia chiede la ripetizione della gara in epigrafe e l’annullamento di eventuali decisioni disciplinari adottate dall’arbitro in quanto lo stesso avrebbe commesso numerosi errori tecnici e adottato sanzioni disciplinari errate ed inappropriate; inoltre non ci sarebbe stata alcuna aggressione fisica ai danni del direttore di gara.

letto il referto di gara ed il relativo supplemento rileva che al 44’ del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro, l’assistente di parte Toma Giovanni (Celentia) entrava nel terreno di gioco e, dirigendosi con aria minacciosa verso l’arbitro, lo raggiungeva e, rivolgendogli frasi irriguardose, lo spingeva con le mani al petto e lo faceva indietreggiare di qualche passo senza arrecare danno alcuno. Comunicato al Toma il suo allontanamento dal terreno di gioco, mentre l’arbitro si apprestava ad espellere il calciatore n. 16 Codianni Michele (Celentia) reo di avergli rivolto frase minacciosa, cinque o sei calciatori della società Celentia comunicavano all’arbitro la propria volontà di non proseguire l’incontro; tra questi l’arbitro riconosceva il calciatore n. 8 Tremonte Pasquale che, ammonito in precedenza, veniva espulso per somma di ammonizioni. In questo frangente l’arbitro veniva accerchiato da quattro tesserati della società Celentia e veniva colpito da dietro con un calcio all’altezza della coscia destra che gli procurava dolore, arrossamento e difficoltà di movimento. Voltatosi immediatamente, l’arbitro non riusciva ad individuare l’autore del gesto violento tra i tesserati presenti dietro di lui, tutti appartenenti alla società Celentia. Chiedeva loro di rivelare l’autore del calcio, non ottenendo risposta. A questo punto l’arbitro, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuare l’incontro, non essendo presente la forza pubblica, sospendeva definitivamente la gara (in quel momento sul punteggio di 1-0). Nel rientrare negli spogliatoi, sostenitori riconducibili alla società Celentia gli rivolgevano frasi minacciose ed offensive. Grazie alla fattiva collaborazione di tesserati di entrambe le società ed all’intervento dei Carabinieri, la situazione tornava alla normalità.

Osserva preliminarmente questo GST. Il referto arbitrale, con i relativi supplementi, è fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio; inoltre l’art. 29, comma 3 CGS stabilisce che I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco. Infine l’art. 3, comma 2 CGS testualmente recita: Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto. Ne consegue, in primis, che questo GST non può entrare nel merito delle decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o devolute alla sua esclusiva discrezionalità come richiesto dalla società Celentia nel proprio reclamo; inoltre, a giudizio di questo GST, non esistono gli estremi per la ripetizione della gara per presunto errore tecnico dell’arbitro relativamente alla sospensione definitiva della gara, non sentendosi più nelle condizioni psicofisiche idonee. Infine, non essendo stato individuato l’autore del calcio, di questo comportamento deve rispondere il capitano Iamele Giovanni (Celentia), fino a quando lo stessi non sarà stato individuato.

Tutto ciò premesso, questo GST ritiene:

che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato da "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.." (cfr. Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011 e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16 comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..";. Per tutti questi motivi

D E C I D E

1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Celentia;

2. di infliggere alla medesima società la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 100 (sanzione ridotta per il fattivo comportamento di propri tesserati);

4. di inibire l’assistente di parte TOMA Giovanni (Celentia) fino al 07/12/2017;

5. di squalificare i calciatori CODIANNI Michele (Celentia) e TREMONTE Pasquale (Celentia) per due gare effettive (sanzioni entrambe già scontate nelle gare del 01 novembre 2017 e del 04 novembre 2017);

6. di squalificare il calciatore IAMELE Giovanni (capitano Celentia) fino a tutto il 30/04/2018. Questa sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l'autore dell'atto ai danni dell’arbitro, con la precisazione che questa sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016). Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza.

La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.

Celestino Ieronimo