GIUSTIZIA SPORTIVA: respinto il ricorso del Tufara - I AM CALCIO CAMPOBASSO

GIUSTIZIA SPORTIVA: respinto il ricorso del Tufara

Ricorso respinto
Ricorso respinto
CampobassoSeconda Categoria

GARE DEL 28/10/2018

Gara TUFARA SEPINO del 28/10/2018

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato in merito alla gara in epigrafe sui Comunicati Ufficiali n. 41 del 08/11/2018 - pag. 871 e n. 43 del 15/11/2018 pag. 889;

acquisite agli atti le controdeduzioni della società Sepino;

letto il reclamo, rileva che la società Tufara chiede l'applicazione ai danni della società Sepino della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 perché l'arbitro della gara in epigrafe ha proceduto all'identificazione di 14 calciatori della società Sepino attraverso fotocopie dei rispettivi documenti di identità, sotto la responsabilità dal dirigente accompagnatore della società Sepino che ha rilasciato apposita dichiarazione all'arbitro e che è stata allegata al referto di gara. Poiché la gara non si sarebbe potuta disputare in quanto alla stessa avrebbero potuto prendere regolarmente solo quattro calciatori iscritti in distinta provvisti di regolare documento di identità, alla società Tufara spetta la vittoria a tavolino;

lette le controdeduzioni, rileva che la società Sepino dichiara che per mera dimenticanza era stata lasciata in sede la cartellina contenente le fotocopie autenticate dal Comune dei documenti di riconoscimento; prima del rituale riconoscimento pre-partita, il dirigente accompagnatore rilasciava all'arbitro una dichiarazione scritta di proprio pugno nella quale sotto la propria responsabilità affermava che le fotocopie dei documenti presentate all'arbitro erano pari agli originali. Trattasi quindi di mera irregolarità, che non ha inficiato e compromesso a livello sostanziale l'identificazione dei calciatori. In subordine la società chiede di agire ai sensi del comma 7, dell'art. 17 CGS che testualmente recita: Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società., manifestando la disponibilità dei propri calciatori a presentarsi per l'accertamento dell'identità. Osserva questo GST.

L'art. 71 delle NOIF Identificazione dei calciatori testualmente recita: “L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

a) attraverso la propria personale conoscenza;

b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.” Il compito dell'arbitro di identificare i soggetti ammessi al recinto di gara è un dovere connesso alla 'sicurezza' dei partecipanti e all'esistenza del titolo che, in base alle norme federali vigenti, consente la partecipazione all'incontro attraverso l'identificazione dei singoli soggetti, calciatori o dirigenti, in modo da consentire i fini sanzionatori delle possibili condotte illecite. Tutto questo non attiene alla regolarità che invece investe altre valutazioni da parte di organismi diversi dall'arbitro e che concerne valutazioni sottratte a una possibile immediata verifica prima della gara: è infatti compito degli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura la posizione dei calciatori abbia avuto riflessi sulla regolarità della gara ed assumere le decisioni conseguenti. L'identificazione dei giocatori da parte dell'arbitro non deve essere connotata da un rigido formalismo anche perché le singole distinte sono controfirmate dai dirigenti delle società i quali si assumono la responsabilità non solo ai fini dell'identità ma anche della regolarità della posizione dei giocatori: ne consegue che le fotocopie di documenti non autenticate, anche se non idonee a fini amministrativi, sono sufficienti ai fini dell'identificazione dei soggetti.

Si ricorda inoltre, che a norma dell'art. 61 comma 5 delle NOIF il calciatore sprovvisto di tessera o non ancora nei tabulati può ugualmente prendere parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il giocatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento; nel caso di specie tale attestazione è stata rilasciata dal dirigente accompagnatore della società Sepino che si è assunto da un lato la responsabilità circa la regolarità della posizione dei calciatori e, nel contempo, della loro identità. Per tutti questi motivi

D E C I D E

di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Tufara;

di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio di TUFARA SEPINO 2-9.

di comminare alla società Sepino un'ammenda di Euro 150.

La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.

Celestino Ieronimo

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