Tre Pini Matese: maxi squalifica per il presidente Pepe e Romagnini

A pochi giorni dalla fine del campionato 2018/2019 la Procura Federale rende noto le sanzioni inflitte al presidente del Tre Pini Matese, Marcellino Pepe, all’allenatore della stessa società Silvano Romagnini per violazioni inerenti la stagione 2017/2018.
Sia il presidente Pepe sia l’allenatore Romagnini hanno concordato la pena con la stessa Procura in applicazione di quanto disposto dall’ex articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva.
I fatti - La Procura contestava al Pepe di non aver affidato nella stagione 2017/18 la squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e di non aver impedito al Romagnini, ma anche a Ernesto Gioioso e Ciro Gomma, quest’ultimo alla guida della formazione Esordienti di esercitare tale ruolo, sia negli allenamenti settimanali sia durante le gare di campionato.
Il testo integrale del deferimento
COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcellino PEPE, Silvano ROMAGNINI e della società A.S.D. TRE PINI MATESE avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCELLINO PEPE, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. TRE PINI MATESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., nonché all’art. 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigente all’epoca dei fatti e oggi trasfuso nell’art. 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, violato l’obbligo di affidare, al momento dell’iscrizione, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. TRE PINI MATESE, partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato dal Comitato Regionale Molise L.N.D., ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, formalmente tesserato per la società, e per avere consentito o, comunque, non impedito che tale ruolo venisse di fatto esercitato dai signori SILVANO ROMAGNINI, ERNESTO GIOIOSO e CIRO GOMMA, sia durante gli allenamenti infrasettimanali sia durante le gare del campionato, e che i predetti figurassero nelle distinte di gara in atti quale allenatore o quale massaggiatore; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, con riferimento al punto 2.2, lett. e) del C.U. n. 1, del 1° luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella medesima stagione, affidato la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. TRE PINI MATESE partecipante al Campionato degli Allievi Regionali, organizzato dal Comitato Regionale Molise L.N.D. al Sig. CIRO GOMMA, tecnico privo di tesseramento, e per aver consentito o comunque non impedito che il predetto figurasse, ora in veste di massaggiatore ora di allenatore, nelle distinte di gara in atti;
SILVANO ROMAGNINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, tesserato quale calciatore dilettante della A.S.D. TRE PINI MATESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 44 del Regolamento della L.N.D., nonché agli art. 34, 38 e art. 40, lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all’epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39, lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica della prima squadra, della A.S.D. TRE PINI MATESE, partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato dal Comitato Regionale Molise per la quale era tesserato in veste di calciatore dilettante, figurando in distinta anche come massaggiatore;
A.S.D. TRE PINI MATESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcellino PEPE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TRE PINI MATESE e dal Sig. Silvano ROMAGNINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione per il Sig. Marcellino PEPE, di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Silvano ROMAGNINI e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TRE PINI MATESE;